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Disabilità e discriminazione: tutela giudiziaria e diritti delle persone disabili

La Legge n. 67 del 2006 introduce una serie di misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni. Si tratta di uno strumento prezioso perché, in primo luogo, definisce quando un comportamento, una parola, una politica possono essere considerati discriminatori e, in secondo luogo, mette in condizione i disabili di poter ottenere una tutela concreta.

Quando si può parlare di discriminazione e di molestie verso persone con disabilità

L'art. 2 della Legge n. 67 del 2006 specifica, innanzitutto, i casi nei quali un accadimento può essere considerato discriminatorio, distinguendo fra discriminazione diretta o indiretta:

  • quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga (discriminazione diretta);
  • quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone (discriminazione indiretta);

La Legge specifica, inoltre, che costituiscono discriminazione le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, oppure creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.

La tutela giudiziaria in materia di discriminazione per disabilità

La persona disabile che abbia subito un comportamento discriminatorio può rivolgersi al giudice, con un procedimento semplificato, secondo la previsione di cui all'art. 28 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150.

La norma prevede una serie di agevolazioni per la persona disabile che agisce in giudizio:

  • Competenza del tribunale del domicilio della persona disabile;
  • Possibilità di stare in giudizio personalmente (senza l'assistenza di un legale);
  • La persona disabile può fornire al Giudice elementi di fatto che suggeriscono la presenza di atti discriminatori desunti anche da dati di carattere statistico. L'onere probatorio grava sul convenuto – autore del comportamento discriminatorio - che dovrà fornire la prova della insussistenza della discriminazione.
  • Il Giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l'adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate;
  • con la sentenza che definisce il giudizio, il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice può ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
  • Il giudice, inoltre, può ordinare la pubblicazione del provvedimento, a spese del convenuto (n.d.r. la controparte del disabile), per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale o su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato.

FAQ

La Legge n. 67 del 2006 introduce misure specifiche per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni. Definisce i concetti di discriminazione diretta, indiretta e molestie, e prevede un procedimento giudiziario semplificato per ottenere la cessazione del comportamento discriminatorio e il risarcimento del danno.

La discriminazione diretta si verifica quando una persona con disabilità viene trattata meno favorevolmente rispetto a una persona non disabile in situazione analoga. La discriminazione indiretta si configura quando disposizioni, criteri o prassi apparentemente neutri mettono la persona disabile in una posizione di svantaggio rispetto ad altri.

La persona disabile può rivolgersi al tribunale del proprio domicilio con un procedimento semplificato, anche senza assistenza legale. L'onere della prova grava sull'autore della discriminazione, e il giudice può ordinare la cessazione del comportamento discriminatorio, il risarcimento del danno e l'adozione di un piano di rimozione delle discriminazioni.

Le molestie sono comportamenti indesiderati legati alla disabilità che violano la dignità e la libertà della persona, oppure creano un clima di intimidazione, umiliazione e ostilità. La Legge 67/2006 le equipara a forme di discriminazione, garantendo alla vittima gli stessi strumenti di tutela giudiziaria previsti per la discriminazione diretta e indiretta.

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