
La Legge n. 67 del 2006 introduce una serie di misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni. Si tratta di uno strumento prezioso perché, in primo luogo, definisce quando un comportamento, una parola, una politica possono essere considerati discriminatori e, in secondo luogo, mette in condizione i disabili di poter ottenere una tutela concreta.
L'art. 2 della Legge n. 67 del 2006 specifica, innanzitutto, i casi nei quali un accadimento può essere considerato discriminatorio, distinguendo fra discriminazione diretta o indiretta:
La Legge specifica, inoltre, che costituiscono discriminazione le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, oppure creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.

La persona disabile che abbia subito un comportamento discriminatorio può rivolgersi al giudice, con un procedimento semplificato, secondo la previsione di cui all'art. 28 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150.
La norma prevede una serie di agevolazioni per la persona disabile che agisce in giudizio:
La Legge n. 67 del 2006 introduce misure specifiche per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni. Definisce i concetti di discriminazione diretta, indiretta e molestie, e prevede un procedimento giudiziario semplificato per ottenere la cessazione del comportamento discriminatorio e il risarcimento del danno.
La discriminazione diretta si verifica quando una persona con disabilità viene trattata meno favorevolmente rispetto a una persona non disabile in situazione analoga. La discriminazione indiretta si configura quando disposizioni, criteri o prassi apparentemente neutri mettono la persona disabile in una posizione di svantaggio rispetto ad altri.
La persona disabile può rivolgersi al tribunale del proprio domicilio con un procedimento semplificato, anche senza assistenza legale. L'onere della prova grava sull'autore della discriminazione, e il giudice può ordinare la cessazione del comportamento discriminatorio, il risarcimento del danno e l'adozione di un piano di rimozione delle discriminazioni.
Le molestie sono comportamenti indesiderati legati alla disabilità che violano la dignità e la libertà della persona, oppure creano un clima di intimidazione, umiliazione e ostilità. La Legge 67/2006 le equipara a forme di discriminazione, garantendo alla vittima gli stessi strumenti di tutela giudiziaria previsti per la discriminazione diretta e indiretta.